Rottamazione Quater, definizione agevolata ai sensi della legge 197/2022
Pubblichiamo un estratto delle faq dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, per poter accedere alla rottamazione quater:
Sono applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Chi aderisce dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale, Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora.
Il debitore deve manifestare la sua volontà di procedere alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), presentando, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche.
È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione- quater”) utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione
L’Agenzia delle entrate-Riscossione inviera’ al contribuente, entro il 30 giugno 2023, una “Comunicazione” di:
accoglimento della domanda, contenente:
▪ l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata
(“Rottamazione-quater”);
▪ la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di
presentazione della domanda di adesione;
▪ i moduli di pagamento precompilati;
▪ le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto
corrente;
È prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata:
• in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
• oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”).
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
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